Archivio per reclutamento
L 133/2008 Università trasformate in fondazioni?
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
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Legge 133 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Legge 133 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l’anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
Tutto il resto leggetelo qui…
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Le contraddizioni della Riforma Gelmini
E’ davvero incredibile il comportamento di questo Governo. Dinnanzi alla richiesta del Bilancio di assicurare copertura finanziaria al decreto Gelmini, risponde con un emendamento che prevede l’utilizzo delle risorse del fondo di istituto per le istituzioni scolastiche. Trattasi di un fondo, non statale ma delle scuole, e ciò significa che a pagare le ore in più derivanti dall’introduzione del maestro unico saranno gli stessi istituti scolastici. E’ un atto criminale.
Questo Governo non accetta il dibattito parlamentare, non ascolta le richieste della categoria, vuole imporre con decreto una riforma che smantella il settore scolastico e oggi, sembra una beffa, vuole che a finanziare siano proprio le scuole. Forse per il Governo non è sufficiente il sacrificio di 80.000 persone che a seguito di questo decreto perderanno il posto, ma è necessario togliere al settore ulteriori risorse.
Decreto ministeriale n. 53
Ecco la pagine che sul ministero dell’istruzione è difficile trovare…
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm53_07.shtml
| Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola |
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| Roma, 21 giugno 2007 | |
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IL MINISTRO VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4; D E C R E T A : Art. 1
Art. 2 - PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento. - SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID). Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394. - TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti: a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia: b) Posti di insegnamento di scuola primaria: c) Cattedre di scuola secondaria di I grado: d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado: e) – Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente. f) – Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004. g) – Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”. La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale. h) Posti di personale educativo: 2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno. 3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana. 4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 23 luglio 2007. Art. 3 1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 23 luglio 2007 i seguenti requisiti: 2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono: 3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto: 4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. Art. 4 2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod.B. 3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente procedura. 4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all’a.s. 2006/2007, con eccezione del punteggio già acquisito nella valutazione dei titoli artistici dagli aspiranti all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media secondo la specifica tabella B annessa al precedente Regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201. Per tali aspiranti è ammesso, previa specifica dichiarazione, inserita nel rispettivo modello di domanda A1 e A2, il rinvio al punteggio già conseguito nelle previgenti graduatorie di d’istituto per l’a.s. 2006/2007 e in tali casi saranno oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione prevista dall’art.5, comma 4, del Regolamento, con obbligo di presentazione della relativa documentazione a cura dell’aspirante, ai sensi del successivo art.7, comma 3, nel limite massimo del punteggio conseguibile, solo gli eventuali titoli in precedenza non presentati. 5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.D.G. 16.3.2007 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto D.D.G. 16.3.2007 e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento. Nell’applicazione delle predette tabelle annesse al D.D.G. del 16.3.2007 sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite in sede di attribuzione di punteggi per le graduatorie ad esaurimento del medesimo biennio 2007/08 e 2008/09. 6. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento. 7. Il Modello B di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 deve essere utilizzato in unico esemplare, da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio 2007/08 e 2008/09. 8. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti: b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il Modello A/1 e il Modello B; c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il Modello A/2 e il Modello B. L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime. 9. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. 10. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia. Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza. Art. 5 2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento. 3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado. Art. 6 1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1,A/2 e B devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio del 23 luglio 2007, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data. 2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B. 3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente. 4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, l’istituzione scolastica indirizzataria della domanda e indicata per prima, ai fini di cui ai commi precedenti, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. 5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con la scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali. B) Trasmissione via web del Mod. B di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche 6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto è resa disponibile una funzionalità web che permette di trasmettere i dati delle scuole prescelte di cui al modello B direttamente al sistema informativo di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it nella sezione “reclutamento – graduatorie d’istituto on line.” Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consente, previa indicazione della provincia prescelta, la visualizzazione e conseguente digitazione delle sedi scolastiche scelte dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori riguardo ai codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di prospettazione delle eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto. Art. 7 2. E’ ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l’aspirante sia in possesso entro la data del 23 luglio 2007. 3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a: • titoli artistici prodotti dai candidati di “strumento musicale nella scuola media”, secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2006/07, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi; 4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. 5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso. 6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall’aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione. 7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti. Art. 8 2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2. 3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5. 4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. 5. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione , da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale. Art. 9 2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche. 3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni. 4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Art. 10 2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza. 3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario. 4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita. Art. 11 2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta. 3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma. 4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati. 5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione. 6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità: Art. 12 2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: 3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Art. 13 2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. IL MINISTRO |
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Tabella 1 |
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Tabella 2 |
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Tabella 3 |
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Modello A 1 |
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Modello A 2 |
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Modello B |
